Art. 5. I fondi di cui al precedente articolo devono essere versati dagli istituti che gestiscono le varie forme di previdenza sociale in un conto intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presso la Tesoreria centrale dello Stato. La ripartizione dei fondi fra gli Istituti di patronato e di assistenza sociale e' effettuata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le associazioni nazionali dei lavoratori interessati, in relazione alla estensione o all'efficienza dei servizi degli Istituti stessi. Agli effetti della ripartizione dei fondi, gli Istituti di patronato e di assistenza sociale sono tenuti a fornire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nei modi e termini da questo indicati, la documentazione della loro organizzazione e delle attivita' assistenziali, svolte nei singoli esercizi.