Art. 5.

  I  fondi  di cui al precedente articolo devono essere versati dagli
istituti  che  gestiscono  le varie forme di previdenza sociale in un
conto  intestato  al Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
presso la Tesoreria centrale dello Stato.
  La  ripartizione  dei  fondi  fra  gli  Istituti  di patronato e di
assistenza  sociale  e'  effettuata  con  decreto del Ministro per il
lavoro  e  la  previdenza  sociale di concerto con il Ministro per il
tesoro, sentite le associazioni nazionali dei lavoratori interessati,
in  relazione  alla  estensione  o  all'efficienza  dei servizi degli
Istituti stessi.
  Agli   effetti  della  ripartizione  dei  fondi,  gli  Istituti  di
patronato  e di assistenza sociale sono tenuti a fornire al Ministero
del  lavoro  e della previdenza sociale, nei modi e termini da questo
indicati,   la  documentazione  della  loro  organizzazione  e  delle
attivita' assistenziali, svolte nei singoli esercizi.