Art. 6. Gli Istituti di patronato e di assistenza sociale sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sono obbligati a mettere a disposizione dei funzionari incaricati alle ispezioni tutti i libri, i registri e gli incartamenti riguardanti le rispettive amministrazioni e gli affari in cui essi siano comunque interessati. In caso di gravi irregolarita' amministrative, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le associazioni nazionali promotrici, puo' sciogliere i normali organi di amministrazione e nominare un commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto. Il decreto del Ministro stabilisce i poteri del commissario e la durata dell'incarico. Nei casi in cui l'Istituto non sia piu', per qualsiasi motivo, in condizioni di funzionare o siano venuti meno i requisiti previsti dal primo comma dell'art. 2 del presente decreto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale puo' disporre lo scioglimento dell'Istituto stesso e nominare un liquidatore. Il commissario straordinario e il liquidatore devono essere nominati tra persone aventi una particolare competenza in materia.