Art. 6.

  Gli  Istituti  di patronato e di assistenza sociale sono sottoposti
alla  vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e
sono  obbligati  a  mettere  a disposizione dei funzionari incaricati
alle   ispezioni  tutti  i  libri,  i  registri  e  gli  incartamenti
riguardanti  le  rispettive  amministrazioni e gli affari in cui essi
siano comunque interessati.
  In  caso  di gravi irregolarita' amministrative, il Ministro per il
lavoro  e  la  previdenza  sociale, sentite le associazioni nazionali
promotrici,  puo'  sciogliere  i  normali organi di amministrazione e
nominare  un commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto.
Il  decreto  del  Ministro  stabilisce  i poteri del commissario e la
durata dell'incarico.
  Nei  casi  in cui l'Istituto non sia piu', per qualsiasi motivo, in
condizioni di funzionare o siano venuti meno i requisiti previsti dal
primo  comma  dell'art.  2  del  presente decreto, il Ministro per il
lavoro   e  la  previdenza  sociale  puo'  disporre  lo  scioglimento
dell'Istituto stesso e nominare un liquidatore.
  Il   commissario  straordinario  e  il  liquidatore  devono  essere
nominati tra persone aventi una particolare competenza in materia.