Art. 7. Gli Istituti di patronato e di assistenza sociale debbono: 1) tenere regolare registrazione di tutti i proventi e di tutte le spese, corredata dalla documentazione contabile, secondo i modelli eventualmente predisposti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale; 2) rendere di pubblica ragione l'attivita' assistenziale da essi svolta in base alle norme statutarie; 3) comunicare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, il rendiconto dell'esercizio stesso e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo; 4) fornire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale i dati riassuntivi e statistici dell'attivita' assistenziale da essi svolta.