Art. 7.

  Gli Istituti di patronato e di assistenza sociale debbono:
    1)  tenere  regolare registrazione di tutti i proventi e di tutte
le spese, corredata dalla documentazione contabile, secondo i modelli
eventualmente predisposti dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale;
    2)  rendere di pubblica ragione l'attivita' assistenziale da essi
svolta in base alle norme statutarie;
    3) comunicare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
entro  tre  mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, il rendiconto
dell'esercizio  stesso  e i nominativi dei componenti degli organi di
amministrazione e di controllo;
    4)  fornire  al Ministero del lavoro e della previdenza sociale i
dati  riassuntivi  e  statistici dell'attivita' assistenziale da essi
svolta.