Art. 9. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli: 12 del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450; dal 119 ai 122 incluso, del decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889; 108 del regio decretolegge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 6 aprile 1936, n. 1155; 66 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e 89 del regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200. Sono altresi' abrogate le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1735, convertito nella legge 13 gennaio 1938, n. 128, nel decreto Ministeriale 27 gennaio 1938, nonche' ogni altra disposizione contraria e incompatibile con quelle contenute nel presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 29 luglio 1947 DE NICOLA DE GASPERI - FANFANI - DEL VECCHIO - GRASSI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 agosto 1947 Atti del Governo, registro n. 11, foglio n. 80. - FRASCA