Art. 9. 
 
  Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli: 
    12 del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450; dal
119 ai 122 incluso, del decreto luogotenenziale 21 novembre 1918,  n.
1889; 108 del regio decretolegge 4 ottobre 1935, n. 1827,  convertito
in legge, con modificazioni, con la legge 6 aprile 1936, n. 1155;  66
del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e 89 del regio decreto  25
gennaio 1937, n. 200. 
  Sono  altresi'  abrogate  le  disposizioni  contenute   nel   regio
decreto-legge 8 luglio 1937,  n.  1735,  convertito  nella  legge  13
gennaio 1938, n. 128,  nel  decreto  Ministeriale  27  gennaio  1938,
nonche' ogni altra disposizione contraria e incompatibile con  quelle
contenute nel presente decreto. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come legge dello Stato. 
 
  Dato a Roma, addi' 29 luglio 1947 
 
                              DE NICOLA 
 
                                               DE GASPERI - FANFANI - 
                                                 DEL VECCHIO - GRASSI 
 
Visto, il Guardasigilli: GRASSI 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 agosto 1947 
  Atti del Governo, registro n. 11, foglio n. 80. - FRASCA