Art. 2. Gli organici dei ricostituiti comuni di Cervo, San Bartolomeo del Cervo e Villa Faraldi, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione. Al personale gia' in servizio presso il comune di Cervo, che sara' inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell' inquadramento medesimo.