Art. 2. 
 
  Gli organici dei ricostituiti comuni di Cervo, San  Bartolomeo  del
Cervo e Villa Faraldi, saranno stabiliti  dal  Prefetto,  sentita  la
Giunta provinciale amministrativa. 
  Il numero dei  posti  ed  i  gradi  relativi  non  potranno  essere
superiori,  rispettivamente,  a  quelli  organicamente  assegnati  ai
Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione. 
  Al personale gia' in servizio presso il comune di Cervo, che  sara'
inquadrato nei predetti  organici,  non  potranno  essere  attribuiti
posizione gerarchica  e  trattamento  economico  superiori  a  quelli
goduti all'atto dell' inquadramento medesimo.