IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2264;
  Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
 Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  la  difesa, di concerto con il
Ministro per la marina mercantile;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  E'  istituita per la Marina militare e per la Marina mercantile una
bandiera  navale  conforme ai modelli risultanti dalla tavola annessa
al  presente  decreto,  firmata  dai  Ministri per la difesa e per la
marina mercantile.
  Per  la  Marina  militare,  la  bandiera  navale  e' costituita dal
tricolore   italiano,   caricato,   al  centro  della  banda  bianca,
dall'emblema   araldico  della  Marina  militare,  rappresentante  in
quattro    parti    gli    stemmi    delle    Repubbliche    marinare
(Venezia-Pisa-Genova-Amalfi),  e  sormontata  da una corona turrita e
rostrata.
  Per  la  Marina  mercantile,  la  bandiera navale e' costituita dal
tricolore  italiano,  caricato,  al  centro della banda bianca, dallo
stemma araldico indicato nel precedente comma, senza corona turrita e
rostrata e con il Leone di San Marco con libro, anziche' con spada.