IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2264; Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1; Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la marina mercantile; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. E' istituita per la Marina militare e per la Marina mercantile una bandiera navale conforme ai modelli risultanti dalla tavola annessa al presente decreto, firmata dai Ministri per la difesa e per la marina mercantile. Per la Marina militare, la bandiera navale e' costituita dal tricolore italiano, caricato, al centro della banda bianca, dall'emblema araldico della Marina militare, rappresentante in quattro parti gli stemmi delle Repubbliche marinare (Venezia-Pisa-Genova-Amalfi), e sormontata da una corona turrita e rostrata. Per la Marina mercantile, la bandiera navale e' costituita dal tricolore italiano, caricato, al centro della banda bianca, dallo stemma araldico indicato nel precedente comma, senza corona turrita e rostrata e con il Leone di San Marco con libro, anziche' con spada.