IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto  il  decreto  legislativo  luogotenenziale 21 agosto 1945, n.
523;
  Visto  il  decreto  legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n.
788;
  Visto  il  decreto  legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n.
50;
  Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, numero 371;
  Visto il regio decreto legislativo 30 maggio 1946, Visto il decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 152;
  Visto  il  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15
marzo 1947, n. 115;
  Visti  i  decreti  legislativi  del Capo provvisorio dello Stato 13
giugno 1947, n. 636, e 16 luglio 1947, n. 752;
  Visto il decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 869;
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
 Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
di  concerto  con  i  Ministri  per  il  tesoro, per il bilancio, per
l'industria e commercio, e per la grazia e giustizia.

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  Il  trattamento  previsto  dall'art.  1  del decreto legislativo 12
agosto  1947,  n.  869,  spetta  anche  ai  lavoratori  delle imprese
industriali soggette al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto
1945, n. 523, per i quali vigeva il divieto di licenziamento ai sensi
del  decreto  stesso,  che  siano licenziati dopo il 60° giorno dalla
pubblicazione  del citato decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 869,
e sino al 31 dicembre 1947.