IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 523; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 50; Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, numero 371; Visto il regio decreto legislativo 30 maggio 1946, Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 152; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 marzo 1947, n. 115; Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 giugno 1947, n. 636, e 16 luglio 1947, n. 752; Visto il decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 869; Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio, per l'industria e commercio, e per la grazia e giustizia. HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. Il trattamento previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 869, spetta anche ai lavoratori delle imprese industriali soggette al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 523, per i quali vigeva il divieto di licenziamento ai sensi del decreto stesso, che siano licenziati dopo il 60° giorno dalla pubblicazione del citato decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 869, e sino al 31 dicembre 1947.