Art. 3.

  Il   Governo  e'  autorizzato  a  procedere  alla  revisione  delle
circoscrizioni   amministrative,   giudiziarie   e   finanziarie   in
dipendenza  dell'attuazione  del presente decreto, nonche' ad emanare
le norme che si rendano necessarie per la sua esecuzione.
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come legge dello Stato.

  Dato a Roma, addi' 26 dicembre 1947

                              DE NICOLA

                                                  DE GASPERI - SCELBA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 dicembre 1947
  Atti del Governo, registro n. 15, foglio n. 142. - VENTURA