Art. 3. Il Governo e' autorizzato a procedere alla revisione delle circoscrizioni amministrative, giudiziarie e finanziarie in dipendenza dell'attuazione del presente decreto, nonche' ad emanare le norme che si rendano necessarie per la sua esecuzione. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 26 dicembre 1947 DE NICOLA DE GASPERI - SCELBA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 dicembre 1947 Atti del Governo, registro n. 15, foglio n. 142. - VENTURA