IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea Costituente il 20 gennaio 1948: Art. 1. Definizione di stampa o stampato Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.