Art. 10. Giornali murali Il giornale murale, che abbia un titolo e una normale periodicita' di pubblicazione, anche se in parte manoscritto, e' regolato dalle disposizioni della presente legge. Nel caso di giornale murale a copia unica, e' sufficiente, agli effetti della legge 2 febbraio 1939, n. 374, che sia dato avviso della affissione all'autorita' di pubblica sicurezza. L'inosservanza di questa norma e' punita ai sensi dell'art. 650 del Codice penale. I giornali murali sono esenti da ogni gravame fiscale.