Art. 10.
                           Giornali murali

  Il  giornale murale, che abbia un titolo e una normale periodicita'
di  pubblicazione,  anche  se in parte manoscritto, e' regolato dalle
disposizioni della presente legge.
  Nel  caso  di  giornale  murale a copia unica, e' sufficiente, agli
effetti  della  legge  2  febbraio  1939, n. 374, che sia dato avviso
della affissione all'autorita' di pubblica sicurezza.
  L'inosservanza di questa norma e' punita ai sensi dell'art. 650 del
Codice penale.
  I giornali murali sono esenti da ogni gravame fiscale.