Art. 12.
                       Riparazione pecuniaria

  Nel  caso  di  diffamazione  commessa  col  mezzo  della stampa, la
persona  offesa  puo'  chiedere,  oltre  il risarcimento dei danni ai
sensi  dell'art.  185  del  Codice  penale,  una  somma  a  titolo di
riparazione.  La  somma  e'  determinata  in  relazione alla gravita'
dell'offesa ed alla diffusione dello stampato.