Art. 12. Riparazione pecuniaria Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa puo' chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 del Codice penale, una somma a titolo di riparazione. La somma e' determinata in relazione alla gravita' dell'offesa ed alla diffusione dello stampato.