Art. 14.
       Pubblicazioni destinate all'infanzia o all'adolescenza

  Le  disposizioni dell'art. 528 del Codice penale si applicano anche
alle  pubblicazioni  destinate  ai  fanciulli  ed  agli  adolescenti,
quando,  per  la  sensibilita'  e impressionabilita' ad essi proprie,
siano  comunque  idonee  a  offendere  il loro sentimento morale od a
costituire  per  essi  incitamento  alla  corruzione, al delitto o al
suicidio.
  Le pene in tali casi sono aumentate.
  Le  medesime  disposizioni si applicano a quei giornali e periodici
destinati all'infanzia, nei quali la descrizione o l'illustrazione di
vicende  poliziesche  e  di  avventura  sia fatta, sistematicamente o
ripetutamente,  in  modo  da  favorire  il  disfrenarsi di istinti di
violenza e di indisciplina sociale.