Art. 17.
       Omissione delle indicazioni obbligatorie sugli stampati

  Salvo  quanto e' disposto dall'articolo precedente, qualunque altra
omissione o inesattezza nelle indicazioni prescritte dall'art. 2 o la
violazione  dell'ultimo  comma  dello  stesso  articolo e' punita con
l'ammenda sino a lire ventimila.