Art. 18.
           Violazione degli obblighi stabiliti dall'art. 6

  Chi non effettua la dichiarazione di mutamento nel termine indicato
nell'art.  6,  o  continua  la  pubblicazione  di un giornale o altro
periodico  dopo  che sia stata rifiutata l'annotazione del mutamento,
e' punito con l'ammenda fino a lire cinquantamila.