Art. 20.
       Asportazione, distruzione o deterioramento di stampati

  Chiunque  asporta, distrugge o deteriora stampati per i quali siano
state  osservate le prescrizioni di legge, allo scopo di impedirne la
vendita,  distribuzione  o  diffusione,  e'  punito,  se il fatto non
costituisce  reato  piu'  grave,  con la reclusione da sei mesi a tre
anni.
  Con  la  stessa  pena  e'  punito  chiunque con violenza o minaccia
impedisce  la stampa, pubblicazione o diffusione dei periodici, per i
quali siano state osservate le prescrizioni di legge.
  La  pena  e'  aumentata  se  il  fatto  e' commesso da piu' persone
riunite  o  in  luogo  pubblico,  ovvero  presso tipografie, edicole,
agenzie o altri locali destinati a pubblica vendita.
  Per i reati suddetti si procede per direttissima.