Art. 20. Asportazione, distruzione o deterioramento di stampati Chiunque asporta, distrugge o deteriora stampati per i quali siano state osservate le prescrizioni di legge, allo scopo di impedirne la vendita, distribuzione o diffusione, e' punito, se il fatto non costituisce reato piu' grave, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Con la stessa pena e' punito chiunque con violenza o minaccia impedisce la stampa, pubblicazione o diffusione dei periodici, per i quali siano state osservate le prescrizioni di legge. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso da piu' persone riunite o in luogo pubblico, ovvero presso tipografie, edicole, agenzie o altri locali destinati a pubblica vendita. Per i reati suddetti si procede per direttissima.