Art. 21. Competenza e forme del giudizio La cognizione dei reati commessi col mezzo della stampa appartiene al tribunale, salvo che non sia competente la Corte di assise. Non e' consentita la rimessione del procedimento al pretore. Al giudizio si procede col rito direttissimo. E' fatto obbligo al giudice di emettere in ogni caso la sentenza nel termine massimo di un mese dalla data di presentazione della querela o della denuncia.