Art. 21.
                   Competenza e forme del giudizio

  La  cognizione dei reati commessi col mezzo della stampa appartiene
al tribunale, salvo che non sia competente la Corte di assise.
  Non e' consentita la rimessione del procedimento al pretore.
  Al giudizio si procede col rito direttissimo.
  E'  fatto  obbligo  al giudice di emettere in ogni caso la sentenza
nel  termine  massimo  di  un  mese dalla data di presentazione della
querela o della denuncia.