Art. 25. Entrata in vigore della legge La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 8 febbraio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - EINAUDI - SARAGAT - PACCIARDI - TOGNI - SFORZA - SCELBA - GRASSI - PELLA - DEL VECCHIO - FACCHINARDI - GONELLA - TUPINI - SEGNI - CORBELLINI - D'ARAGONA - TRE MELLONI - FANFANI - MERZAGORA - CAPPA Visto, il Guardasigilli: GRASSI