Art. 5.
                            Registrazione

  Nessun giornale o periodico puo' essere pubblicato se non sia stato
registrato   presso   la   cancelleria   del   tribunale,  nella  cui
circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.
  Per   la   registrazione   occorre   che   siano  depositati  nella
cancelleria:
    1) una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e
del direttore o vice direttore responsabile, dalla quale risultino il
nome  e  il  domicilio di essi e della persona che esercita l'impresa
giornalistica,  se  questa  e'  diversa  dal proprietario, nonche' il
titolo e la natura della pubblicazione;
    2)  i  documenti  comprovanti  il possesso dei requisiti indicati
negli articoli 3 e 4;
    3)  un  documento  da  cui  risulti  l'iscrizione  nell'albo  dei
giornalisti,  nei  casi  in  cui  questa  sia  richiesta  dalle leggi
sull'ordinamento professionale;
    4)   copia   dell'atto   di  costituzione  o  dello  statuto,  se
proprietario e' una persona giuridica.
  Il   presidente  del  tribunale  o  un  giudice  da  lui  delegato,
verificata  la  regolarita'  dei  documenti presentati, ordina, entro
quindici  giorni,  l'iscrizione  del giornale o periodico in apposito
registro tenuto dalla cancelleria.
  Il registro e' pubblico.