Art. 6.
                     Dichiarazione dei mutamenti

  Ogni mutamento che intervenga in uno degli elementi enunciati nella
dichiarazione  prescritta dall'art. 5, deve formare oggetto di nuova,
dichiarazione   da  depositarsi,  nelle  forme  ivi  previste,  entro
quindici  giorni  dall'avvenuto  mutamento, insieme con gli eventuali
documenti.
  L'annotazione del mutamento e' eseguita nei modi indicati nel terzo
comma dell'art. 5.
  L'obbligo previsto nel presente articolo incombe sul proprietario o
sulla  persona  che esercita, l'impresa giornalistica, se diversa dal
proprietario.