Art. 8. Risposte e rettifiche Il direttore o vice direttore responsabile e' tenuto a far inserire nel periodico, integralmente e gratuitamente, le risposte, rettifiche o dichiarazioni delle persone cui siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni lesivi della loro dignita' o da mese ritenuti contrari a verita', purche' le risposte, rettifiche o dichiarazioni non abbiano contenuto che possa dar luogo a incriminazione penale. La pubblicazione prevista nel comma precedente deve farsi entro tre giorni per i quotidiani e nel numero successivo per gli altri periodici, nella medesima edizione, pagina o rubrica del periodico e con i medesimi caratteri dello scritto che l'ha determinata. La rettifica non puo' sorpassare la lunghezza dell'articolo o del passo a cui essa si riferisce. Essa potra', tuttavia, raggiungere le venti righe, qualora l'articolo o il passo da rettificare sia di una lunghezza minore. Il rifiuto di ottemperare all'obbligo anzidetto e' punito con la reclusione sino a mesi sei e la multa da trentamila a cinquantamila lire. La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel periodico stesso. Essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata.