Art. 8.
                        Risposte e rettifiche

  Il direttore o vice direttore responsabile e' tenuto a far inserire
nel periodico, integralmente e gratuitamente, le risposte, rettifiche
o  dichiarazioni  delle  persone  cui  siano  stati attribuiti atti o
pensieri o affermazioni lesivi della loro dignita' o da mese ritenuti
contrari  a  verita', purche' le risposte, rettifiche o dichiarazioni
non abbiano contenuto che possa dar luogo a incriminazione penale.
  La pubblicazione prevista nel comma precedente deve farsi entro tre
giorni  per  i  quotidiani  e  nel  numero  successivo  per gli altri
periodici,  nella medesima edizione, pagina o rubrica del periodico e
con i medesimi caratteri dello scritto che l'ha determinata.
  La  rettifica  non puo' sorpassare la lunghezza dell'articolo o del
passo  a cui essa si riferisce. Essa potra', tuttavia, raggiungere le
venti  righe, qualora l'articolo o il passo da rettificare sia di una
lunghezza minore.
  Il  rifiuto  di  ottemperare all'obbligo anzidetto e' punito con la
reclusione  sino  a mesi sei e la multa da trentamila a cinquantamila
lire.
  La  sentenza  di  condanna  deve essere pubblicata per estratto nel
periodico   stesso.   Essa,  ove  ne  sia  il  caso,  ordina  che  la
pubblicazione omessa sia effettuata.