Art. 9.
               Pubblicazione obbligatoria di sentenze

  Nel  pronunciare condanne per reato commesso mediante pubblicazione
in  un  periodico,  il  giudice  ordina in ogni caso la pubblicazione
della  sentenza,  integralmente o per estratto, nel periodico stesso.
Il  direttore  responsabile  e'  tenuto  a  eseguire gratuitamente la
pubblicazione  a  norma  dell'art.  615,  primo  comma, del Codice di
procedura penale.