IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo,
del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con tutti i Ministri;

                              PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri
con deliberazione del 5 febbraio 1948:
                               Art. 1.
        (Esenzione dal procedimento di dispensa dal servizio)

  I dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, a qualunque categoria
appartengano,  aventi  grado  inferiore  al  5°,  o parificato, della
classificazione statale, sono esenti dal procedimento di dispensa dal
servizio,  di  cui  al  decreto  legislativo 9 novembre 1945, n. 702,
salvo che si trovino nelle condizioni prevedute nelle lettere a), c),
d),  e),  g),  dell'art.  2  del decreto medesimo, limitatamente, per
quanto  riguarda la lettera g), all'opera specifica di collaborazione
con i tedeschi.
  I  procedimenti  ancora pendenti alla data di entrata in vigore del
presente  decreto  nei  confronti  del  personale,  di  cui  al comma
precedente, sono estinti e le decisioni di dispensa dal servizio, non
ancora   seguite   dall'adozione  del  relativo  provvedimento  della
competente Amministrazione, rimangono prive di effetto.
  Per   le   Amministrazioni   diverse  da  quelle  dello  Stato,  la
parificazione  dei  gradi,  agli  effetti  del  presente  decreto, e'
deliberata  dal  capo  dell'Amministrazione,  salvo  che esse abbiano
provveduto  al  riguardo, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre
1945, n. 702.
  Il  provvedimento  di  parificazione  ai gradi superiori al 6° puo'
essere  impugnato  dagli  interessati  entro il termine perentorio di
trenta  giorni,  con  ricorso al Consiglio di Stato, Sezione speciale
per  l'epurazione.  Il  ricorso  puo'  essere proposto anche contro i
provvedimenti  di parificazione adottati anteriormente all'entrata in
vigore  del  presente  decreto  ed  in  tal caso il termine di trenta
giorni  decorre dalla data anzidetta. La proposizione del ricorso, se
l'interessato  e'  stato  gia'  dispensato  dal servizio in seguito a
procedimento  di  epurazione,  importa  la  sospensione  del  termine
stabilito   nel  comma  secondo  del  successivo  art.  2  fino  alla
comunicazione della decisione del Consiglio di Stato.