Art. 10. (Revoca delle cancellazioni dagli albi professionali) Sono revocate le cancellazioni dagli albi per l'esercizio di professioni, arti o mestieri, disposte anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 9 novembre 1945, n. 702, per motivi di epurazione non preveduti dalle norme vigenti. I provvedimenti di revoca sono disposti dagli organi incaricati della tenuta degli albi, su domanda degli interessati, da presentarsi, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Qualora manchi l'organo preposto alla tenuta dell'albo o esso non decida nel termine suindicato, il provvedimento di revoca e' adottato dal primo presidente della Corte di appello, nella cui circoscrizione e' istituito l'albo dal quale il richiedente fu cancellato o da un magistrato della Corte stessa delegato dal primo presidente.