Art. 10.
        (Revoca delle cancellazioni dagli albi professionali)

  Sono  revocate  le  cancellazioni  dagli  albi  per  l'esercizio di
professioni,  arti  o mestieri, disposte anteriormente all'entrata in
vigore del decreto legislativo 9 novembre 1945, n. 702, per motivi di
epurazione non preveduti dalle norme vigenti.
  I  provvedimenti  di  revoca  sono disposti dagli organi incaricati
della   tenuta   degli   albi,   su  domanda  degli  interessati,  da
presentarsi,   sotto   pena   di   decadenza,   entro  trenta  giorni
dall'entrata  in vigore del presente decreto. Qualora manchi l'organo
preposto  alla  tenuta  dell'albo  o  esso  non  decida  nel  termine
suindicato,   il  provvedimento  di  revoca  e'  adottato  dal  primo
presidente  della  Corte  di  appello,  nella  cui  circoscrizione e'
istituito  l'albo  dal  quale  il  richiedente  fu cancellato o da un
magistrato della Corte stessa delegato dal primo presidente.