Art. 11. (Incapacita' a ricoprire le cariche di amministratori, di sindaci o di liquidatori di societa) Fermi gli effetti, a favore degli interessati, delle decisioni pronunciate nei giudizi di cui all'art. 3 del decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 472, le incapacita' sancite dall'art. 1 del decreto stesso a ricoprire cariche di amministratori, di sindaci o liquidatori di societa' cessano di avere vigore con le eccezioni e con le modalita' seguenti: a) nei riguardi delle persone contemplate nel n. 3: con il riacquisto dei diritti sospesi o perduti per effetto delle sanzioni inflitte ai sensi del decreto legislativo 26 aprile 1945, n. 149; b) nei riguardi delle persone che, per aver rivestita una delle cariche fasciste indicate nel decreto 2 febbraio 1945 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 15 febbraio 1945, siano incorse nella sospensione del diritto elettorale: con il riacquisto del diritto stesso; c) nei riguardi delle altre persone indicate al n. 4 ed al n. 5: con la entrata in vigore del presente decreto. Le anzidette incapacita' restano ferme nell'ipotesi di condanna per delitti preveduti nel titolo I del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, anche quando la condanna non comporti la interdizione dai pubblici uffici ed ancorche' sia intervenuta amnistia, e nell'ipotesi di confisca di beni ai sensi dell'art. 9 del predetto, decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, dell'art. 1 del decreto legislativo 31 maggio 1945, n. 364, ovvero dell'art. 1 del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 134, e successive modificazioni. La riabilitazione importa la cessazione delle incapacita' predette anche nelle ipotesi prevedute nel comma precedente. La cessazione delle incapacita' menzionate in questo articolo ha luogo di diritto al verificarsi delle condizioni ivi prevedute.