Art. 12.
(Incapacita'  ad  assumere  appalti  di opere pubbliche o ad ottenere
                  concessioni di servizi pubblici)

  Le incapacita' sancite dall'art. 2 del decreto legislativo 4 agosto
1945,   n.   472,   cessano   di   avere   vigore;  ma  le  pubbliche
Amministrazioni  hanno  facolta'  di escludere dagli appalti di opere
pubbliche  e dalle concessioni di servizi pubblici, con provvedimento
insindacabile,  le  societa'  e  le  imprese,  i cui amministratori o
titolari   si  trovino  nelle  condizioni  di  incapacita'  prevedute
nell'articolo precedente.