Art. 12. (Incapacita' ad assumere appalti di opere pubbliche o ad ottenere concessioni di servizi pubblici) Le incapacita' sancite dall'art. 2 del decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 472, cessano di avere vigore; ma le pubbliche Amministrazioni hanno facolta' di escludere dagli appalti di opere pubbliche e dalle concessioni di servizi pubblici, con provvedimento insindacabile, le societa' e le imprese, i cui amministratori o titolari si trovino nelle condizioni di incapacita' prevedute nell'articolo precedente.