Art. 13. (Emanazione di norme integrative) Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro e con gli altri Ministri direttamente interessati, saranno emanate le norme che si rendessero necessarie per l'integrazione di quelle del presente decreto e per adeguare le disposizioni del decreto medesimo alle norme che regolano la carriera del personale delle Amministrazioni dello Stato con speciale ordinamento e degli altri enti pubblici.