Art. 2.
               (Revoca dei provvedimenti di dispensa)

  I  dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di grado inferiore al
5°,  o parificato, gia' dispensati dal servizio per motivi diversi da
quelli  previsti  nel  primo  comma  dell'art.  1,  possono  chiedere
all'Amministrazione da cui dipendevano che, revocato il provvedimento
di dispensa, siano riassunti in servizio ovvero collocati a riposo.
  La  domanda  deve  essere  presentata,  a  pena di decadenza, entro
trenta   giorni   dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e
l'Amministrazione  e' tenuta a provvedere entro sessanta giorni dalla
scadenza del termine suddetto.
  La  disposizione  del comma primo si applica anche ai dipendenti di
grado  superiore  al  6°,  dispensati  dal  servizio  nel giudizio di
epurazione  per  motivi  diversi  da  quelli  contemplati dal decreto
legislativo 9 novembre 1945, n. 702.
  Per  i  dipendenti  di  grado  superiore  al 6° il provvedimento di
revoca  e'  adottato  in  seguito  a giudizio del consiglio di Stato,
Sezione speciale per l'epurazione.
  All'uopo  l'interessato  deve  proporre  ricorso,  nel  termine  di
quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, al
Consiglio  di Stato, il quale giudica se sussistono le condizioni che
legittimano   la   dispensa   per   motivi  contemplati  dal  decreto
legislativo  9  novembre  1945, n. 702. Qualora sia ritenuto che tali
condizioni  non sussistono, il provvedimento di revoca della dispensa
deve essere adottato dall'Amministrazione entro sessanta giorni dalla
comunicazione della decisione del Consiglio di Stato.
  L'Amministrazione  ha  facolta' di collocare in disponibilita', per
il  periodo  di  due  anni, i dipendenti riassunti ai sensi dei commi
primo e terzo e, trascorso tale periodo, puo' collocarli a riposo.
  Durante  il  periodo  della  disponibilita' spetta ai dipendenti un
assegno  mensile  pari  alla  meta'  dello  stipendio  e  delle altre
competenze,  che  non  presuppongono  la  presenza  del dipendente in
ufficio.  Sono,  nel resto, applicabili le disposizioni vigenti sulla
disponibilita' degli impiegati civili dello Stato.
  Coloro  che appartenevano a carriere, i cui ordinamenti prescrivono
il  collocamento  a  riposo in seguito al raggiungimento di limiti di
eta'  tassativamente  stabiliti,  e  che,  dopo  la  dispensa,  hanno
raggiunto  i  detti  limiti,  sono  collocati  a riposo con lo stesso
provvedimento  che  dispone  la revoca della dispensa. Sono parimente
collocati  a riposo, all'atto della revoca della dispensa, coloro che
appartenevano  a  carriere diverse da quelle suindicate e che, avendo
gia'  raggiunto  venti  anni  di servizio, hanno altresi' compiuto il
sessantacinquesimo anno di eta'. In entrambi i casi il collocamento a
riposo  decorre  dal  giorno dei raggiunti limiti di eta'. Se, pero',
nel  secondo  caso, il limite di eta' era stato raggiunto prima della
dispensa, il collocamento a riposo decorre dalla data di questa.