Art. 3.
        (Effetti della revoca del provvedimento di dispensa)

  Il periodo intercorso fra il provvedimento di dispensa dal servizio
e  quello di revoca, della dispensa e' considerato utile ai soli fini
del  trattamento  di  quiescenza  o  di previdenza, previo versamento
delle prescritte ritenute da parte del personale e degli enti.
  Qualora  all'atto  della  dispensa sia stata liquidata, a titolo di
trattamento  di  quiescenza,  una  indennita'  una  tantum, questa e'
detratta  dalla  indennita'  spettante  alla  cessazione del rapporto
disposta   sia   ai  sensi  dell'articolo  precedente,  sia  dopo  la
riassunzione.
  Tuttavia,   se  il  trattamento  di  quiescenza  al  momento  della
cessazione   del  rapporto  d'impiego  consiste  nella  pensione,  la
indennita'  riscossa  all'atto della dispensa deve essere restituita.
E'  ammessa  pero',  la  restituzione  rateale  con  trattenute,  non
superiori  al  quinto, sugli assegni spettanti durante l'attivita' di
servizio  o  durante  la  disponibilita'  ovvero  sulle mensilita' di
pensione.
  Per  quanto concerne il rimborso dell'indennita' una tantum, di cui
ai  due  commi  precedenti,  rimane salva l'applicazione, riguardo ai
dipendenti  dalle  Amministrazioni dello Stato, delle norme dell'art.
70  del  testo  unico  delle  leggi sulle pensioni civili e militari,
approvato  con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70; rimane altresi'
salva  l'applicazione  delle  norme  relative  alla  riassunzione  in
servizio,  contenute negli ordinamenti delle Casse amministrate dalla
Direzione   generale   degli  istituti  di  previdenza,  riguardo  al
personale iscritto alle Casse medesime.