Art. 4.
               (Riserva del procedimento disciplinare)

  Nei  riguardi  dei  dipendenti contemplati nell'art. 1, per i quali
cessa il procedimento di dispensa, e di quelli riassunti in servizio,
ai  sensi  dell'art.  2,  l'Amministrazione ha facolta' di promuovere
giudizio disciplinare, qualora i fatti, per i quali fu pronunciata la
dispensa  ovvero  fu iniziato il procedimento per la dispensa stessa,
costituiscano infrazione disciplinare.
  Non  si  fa  luogo al giudizio disciplinare se il dipendente, entro
dieci giorni dalla data della contestazione degli addebiti, chiede di
essere collocato a riposo.