Art. 5. (Revoca dei provvedimenti di retrocessione) I provvedimenti di retrocessione di grado o di restituzione nel ruolo di provenienza, adottati in seguito a procedimento di epurazione, possono essere revocati, su domanda degli interessati, da presentarsi non oltre il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, qualora, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione o del diverso organo preposto alla carriera del personale, il richiedente ne sia ritenuto meritevole in base alla valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli di carriera. La revoca del provvedimento ripristina, ai soli effetti giuridici, la posizione di ruolo e di anzianita' posseduta dal dipendente alla data< del provvedimento stesso. Qualora non vi sia disponibilita' di posti nel grado, il dipendente che nel grado stesso occupa l'ultimo posto nel ruolo di anzianita', e' collocato in soprannumero, salvo il riassorbimento nelle successive vacanze. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano quando nel grado, in cui dovrebbe essere reintegrato il dipendente, e' preveduto un solo posto di ruolo e questo posto e' coperto.