Art. 5.
             (Revoca dei provvedimenti di retrocessione)

  I  provvedimenti  di  retrocessione  di grado o di restituzione nel
ruolo   di   provenienza,  adottati  in  seguito  a  procedimento  di
epurazione, possono essere revocati, su domanda degli interessati, da
presentarsi   non  oltre  il  termine  perentorio  di  trenta  giorni
dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto, qualora, a giudizio
insindacabile  del  Consiglio di amministrazione o del diverso organo
preposto  alla carriera del personale, il richiedente ne sia ritenuto
meritevole  in base alla valutazione dei precedenti di servizio e dei
titoli di carriera.
  La  revoca del provvedimento ripristina, ai soli effetti giuridici,
la  posizione  di ruolo e di anzianita' posseduta dal dipendente alla
data<  del provvedimento stesso. Qualora non vi sia disponibilita' di
posti  nel  grado, il dipendente che nel grado stesso occupa l'ultimo
posto nel ruolo di anzianita', e' collocato in soprannumero, salvo il
riassorbimento nelle successive vacanze.
  Le  disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano quando
nel  grado,  in  cui  dovrebbe  essere  reintegrato il dipendente, e'
preveduto un solo posto di ruolo e questo posto e' coperto.