Art. 6. (Provvedimenti di collocamento a riposo nei confronti dei dipendenti di grado superiore al 6°) Quando il provvedimento di collocamento a riposo, (disposto al sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 11 ottobre 1944, n. 257, ovvero dell'art. 1 del decreto legislativo 9 novembre 1945, n. 716, sia annullato per incompetenza ovvero per inosservanza di termini, il provvedimento stesso puo' essere nuovamente adottato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione presa entro il termine di sessanta giorni dalla data dei provvedimento di annullamento. Se l'annullamento ha avuto luogo con decisione del Consiglio di Stato, il termine di sessanta giorni decorre dalla comunicazione della decisione stessa e, se la comunicazione e stata eseguita anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine decorre dalla data stessa. A coloro che sono collocati a riposo, ai sensi del comma primo, spetta, a decorrere dalla data del nuovo provvedimento, il trattamento economico stabilito per dipendenti collocati a riposo in virtu' delle disposizioni richiamate nell'anzidetto comma primo.