Art. 7.
    (Casi di incompatibilita' riguardo ai dipendenti dello Stato)

  I  dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, anche inamovibili,
e  i  segretari comunali, che sono riassunti in servizio in seguito a
proscioglimento   del   giudizio   di   epurazione,   qualora   siano
riconosciuti  incompatibili  a  riassumuere  le funzioni nella stessa
sede o nello stesso ufficio, possono essere comandati temporaneamente
ovvero trasferiti ad altra sede o ad altro ufficio.
  Nel  caso della incompatibilita' preveduta nel comma precedente, se
la  riassunzione  in  servizio avviene in seguito alla estinzione del
procedimento  di  dispensa,  preveduta nel comma secondo dell'art. 1,
ovvero  in  seguito  ad annullamento od a revoca del provvedimento di
dispensa,  adottato  in  seguito  al  giudizio  di  epurazione, o del
provvedimento di collocamento a riposo, adottato ai sensi dell'art. 2
del  decreto  legislativo  11 ottobre 1944, n. 257, o dell'art. 1 del
decreto  legislativo  9  novembre  1945, n. 716, i dipendenti possono
pure  essere  trasferiti ad altro ruolo, d'importanza corrispondente,
anche   di   Amministrazione   diversa,  conservando  il  trattamento
economico  e  giuridico inerente al grado rivestito e prendendo posto
dopo l'ultimo dei pari grado in servizio nel ruolo medesimo.
  Le  disposizioni dei commi precedenti si applicano anche quando non
ricorroro  le  anzidette  ragioni di incompatibilita', qualora per il
grado  del  ruolo a cui sarebbe assegnato il dipendente riammesso sia
preveduto un solo posto di organico e questo posto e' coperto.
  La  dichiarazione  di incompatibilita' nella sede o nell'ufficio e'
pronunciata  con  decreto  del  Ministro,  sentito  il  Consiglio  di
amministrazione  o  il  diverso  organo  preposto  alla  carriera del
personale al quale il dipendente appartiene.
  I  provvedimenti  di  comando  e  di  trasferimento,  preveduti nel
presente  articolo,  possono  essere adottati nel termine di tre mesi
dalla  riassunzione  in  servizio. Per i dipendenti gia' riassunti il
termine decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.