Art. 7. (Casi di incompatibilita' riguardo ai dipendenti dello Stato) I dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, anche inamovibili, e i segretari comunali, che sono riassunti in servizio in seguito a proscioglimento del giudizio di epurazione, qualora siano riconosciuti incompatibili a riassumuere le funzioni nella stessa sede o nello stesso ufficio, possono essere comandati temporaneamente ovvero trasferiti ad altra sede o ad altro ufficio. Nel caso della incompatibilita' preveduta nel comma precedente, se la riassunzione in servizio avviene in seguito alla estinzione del procedimento di dispensa, preveduta nel comma secondo dell'art. 1, ovvero in seguito ad annullamento od a revoca del provvedimento di dispensa, adottato in seguito al giudizio di epurazione, o del provvedimento di collocamento a riposo, adottato ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 11 ottobre 1944, n. 257, o dell'art. 1 del decreto legislativo 9 novembre 1945, n. 716, i dipendenti possono pure essere trasferiti ad altro ruolo, d'importanza corrispondente, anche di Amministrazione diversa, conservando il trattamento economico e giuridico inerente al grado rivestito e prendendo posto dopo l'ultimo dei pari grado in servizio nel ruolo medesimo. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche quando non ricorroro le anzidette ragioni di incompatibilita', qualora per il grado del ruolo a cui sarebbe assegnato il dipendente riammesso sia preveduto un solo posto di organico e questo posto e' coperto. La dichiarazione di incompatibilita' nella sede o nell'ufficio e' pronunciata con decreto del Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione o il diverso organo preposto alla carriera del personale al quale il dipendente appartiene. I provvedimenti di comando e di trasferimento, preveduti nel presente articolo, possono essere adottati nel termine di tre mesi dalla riassunzione in servizio. Per i dipendenti gia' riassunti il termine decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.