Art. 8. (Casi di incompatibilita' riguardo ai dipendenti di enti pubblici diversi dallo Stato) I dipendenti di enti pubblici diversi dallo Stato, che si trovano nelle condizioni prevedute nei primi due commi dell'articolo precedente, possono essere collocati a riposo, qualora non sia possibile una diversa utilizzazione della loro opera ovvero essi vi si oppongano, e sempreche' abbiano raggiunta l'anzianita' minima di servizio richiesta per il trattamento di quiescenza o di previdenza. Nel caso preveduto nel comma precedente, oltre a quanto e' dovuto per effetto del trattamento di quiescenza o di previdenza, e' corrisposta al dipendente collocato ai riposo una speciale indennita' di buonuscita ai carico dell'ente medesimo, variabile da un minimo di sei mesi ad un massimo di un'annualita' del solo stipendio. I dipendenti che si oppongono ad una diversa utilizzazione della loro opera non hanno diritto a tale indennita' di buonuscita. I dipendenti di cui al primo comma, se non hanno raggiunto l'anzianita' minima di servizio richiesta per il collocamento a riposo, o per altra forma analoga di cessazione del rapporto di impiego, sono collocati in disponibilita'; ma, al raggiungimento di detta anzianita', qualora a giudizio discrezionale dell'Amministrazione permanga la ragione di incompatibilita', possono essere collocati a riposo e, in questo caso, si applicano le disposizioni del precedente comma. Durante il periodo della disponibilita' spetta al dipendente un assegno mensile pari alla meta' dello stipendio e delle altre competenze che non presuppongono la presenza dell'impiegato in ufficio. E' fatta salva la facolta' dell'Amministrazione di richiamare in servizio il dipendente che trovasi in disponibilita', quando ritenga cessata, a suo giudizio discrezionale, la ragione dell'incompatibilita'. I provvedimenti di collocamento a riposo o in disponibilita' possono essere adottati nel termine di tre mesi dalla riassunzione in servizio. Per i dipendenti gia' riassunti il termine decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Avverso i provvedimenti di collocamento a riposo e' ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro competente.