Art. 8.
(Casi  di  incompatibilita'  riguardo  ai dipendenti di enti pubblici
                        diversi dallo Stato)

  I  dipendenti  di enti pubblici diversi dallo Stato, che si trovano
nelle   condizioni   prevedute  nei  primi  due  commi  dell'articolo
precedente,  possono  essere  collocati  a  riposo,  qualora  non sia
possibile  una  diversa utilizzazione della loro opera ovvero essi vi
si  oppongano,  e sempreche' abbiano raggiunta l'anzianita' minima di
servizio richiesta per il trattamento di quiescenza o di previdenza.
  Nel  caso  preveduto nel comma precedente, oltre a quanto e' dovuto
per  effetto  del  trattamento  di  quiescenza  o  di  previdenza, e'
corrisposta al dipendente collocato ai riposo una speciale indennita'
di buonuscita ai carico dell'ente medesimo, variabile da un minimo di
sei  mesi  ad  un  massimo  di  un'annualita'  del  solo stipendio. I
dipendenti  che  si oppongono ad una diversa utilizzazione della loro
opera non hanno diritto a tale indennita' di buonuscita.
  I  dipendenti  di  cui  al  primo  comma,  se  non  hanno raggiunto
l'anzianita'  minima  di  servizio  richiesta  per  il collocamento a
riposo,  o  per  altra  forma  analoga  di cessazione del rapporto di
impiego,  sono  collocati in disponibilita'; ma, al raggiungimento di
detta     anzianita',     qualora     a     giudizio    discrezionale
dell'Amministrazione permanga la ragione di incompatibilita', possono
essere  collocati  a  riposo  e,  in  questo  caso,  si  applicano le
disposizioni del precedente comma.
  Durante  il  periodo  della  disponibilita' spetta al dipendente un
assegno  mensile  pari  alla  meta'  dello  stipendio  e  delle altre
competenze  che  non  presuppongono  la  presenza  dell'impiegato  in
ufficio.   E'   fatta   salva  la  facolta'  dell'Amministrazione  di
richiamare  in  servizio il dipendente che trovasi in disponibilita',
quando  ritenga  cessata,  a  suo  giudizio discrezionale, la ragione
dell'incompatibilita'.
  I  provvedimenti  di  collocamento  a  riposo  o  in disponibilita'
possono essere adottati nel termine di tre mesi dalla riassunzione in
servizio.  Per  i  dipendenti gia' riassunti il termine decorre dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
  Avverso i provvedimenti di collocamento a riposo e' ammesso ricorso
entro trenta giorni al Ministro competente.