Art. 9.
(Dipendenti  di  istituti  di  interesse  nazionale  e di determinate
                         imprese ed aziende)

  Le  disposizioni degli articoli precedenti, tranne quelle dell'art.
3,  si  osservano,  in quanto applicabili anche rispetto al personale
degli  istituti  di  interesse  nazionale  e delle imprese ed aziende
indicate nell'art. 8 del decreto legislativo 9 novembre 1945, n. 702.
  Per  il  personale  menzionato nel comma precedente la liquidazione
delle competenze dovute alla cessazione del nuovo periodo di servizio
e' effettuata senza tener conto del servizio anteriormente prestato.