Art. 9. (Dipendenti di istituti di interesse nazionale e di determinate imprese ed aziende) Le disposizioni degli articoli precedenti, tranne quelle dell'art. 3, si osservano, in quanto applicabili anche rispetto al personale degli istituti di interesse nazionale e delle imprese ed aziende indicate nell'art. 8 del decreto legislativo 9 novembre 1945, n. 702. Per il personale menzionato nel comma precedente la liquidazione delle competenze dovute alla cessazione del nuovo periodo di servizio e' effettuata senza tener conto del servizio anteriormente prestato.