Art. 2.

  Gli organici dei comuni di Marano e di Quarto saranno stabiliti dal
Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
  Al personale gia' in servizio presso il comune di Marano, che sara'
inquadrato  nei  predetti  organici,  non  potranno essere attribuiti
posizione  gerarchica  e  trattamento  economico  superiori  a quelli
goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
  Il  numero  complessivo  dei posti ed i gradi relativi non potranno
essere superiori a quelli attualmente assegnati al comune di Marano.
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore lo stesso giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come legge dello Stato.

  Dato a Roma, addi' 5 febbraio 1948

                              DE NICOLA

                                                  DE GASPERI - SCELBA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 febbraio 1948
  Atti dei Governo, registro n. 17, foglio n. 143. - FRASCA