IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo,
del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno e
per l'agricoltura e le foreste;

                              PROMULGA

  il  seguente  decreto  legislativo,  approvato  dal  Consiglio  dei
Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:
                               Art. 1.

  L'organizzazione e l'esercizio di giuochi di abilita' e di concorsi
pronostici,  per  i  quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi
natura  e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una
posta in denaro, sono riservati allo Stato.