Art. 2.

  L'organizzazione e l'esercizio delle attivita' di cui al precedente
articolo  sono  affidate  al  Ministero  delle  finanze il quale puo'
effettuarne  la  gestione  o  direttamente,  o  per  mezzo di persone
fisiche  o  giuridiche,  che diano adeguata garanzia di idoneita'. In
questo  secondo  caso, la misura dell'aggio spettante ai gestori e le
altre   modalita'   della  gestione  saranno  stabilite  in  speciali
convenzioni,  da stipularsi secondo le norme del regolamento previsto
dall'art. 5.