Art. 6.

  E'   riservato   rispettivamente  al  Comitato  olimpico  nazionale
italiano  e  all'Unione nazionale incremento razze equine l'esercizio
delle  attivita'  previste  dall'art.  1,  qualora siano connesse con
manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo degli
enti predetti.
  La  disposizione  del  comma  precedente  non  si  applica a quelle
attivita'  che  il  Comitato  olimpico  nazionale italiano e l'Unione
nazionale incremento razze equine non intendano svolgere. In tal caso
si  osservano  le  disposizioni  dell'art.  2, salvo che si tratti di
attivita'  che  turbino  il regolare svolgimento delle manifestazioni
sportive.
  Il  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  e  l'Unione  nazionale
incremento  razze equine sono tenuti, per le attivita' da essi svolte
a  norma  del  primo  comma,  a corrispondere allo Stato una tassa di
lotteria  pari  al 16% di tutti gli introiti lordi. Il provento della
tassa deve affluire al capitolo d'entrata del Ministero delle finanze
indicato nell'art. 3.
  Nulla   e'   innovato  circa  l'applicazione  degli  altri  tributi
attualmente in vigore.