Art. 6. E' riservato rispettivamente al Comitato olimpico nazionale italiano e all'Unione nazionale incremento razze equine l'esercizio delle attivita' previste dall'art. 1, qualora siano connesse con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo degli enti predetti. La disposizione del comma precedente non si applica a quelle attivita' che il Comitato olimpico nazionale italiano e l'Unione nazionale incremento razze equine non intendano svolgere. In tal caso si osservano le disposizioni dell'art. 2, salvo che si tratti di attivita' che turbino il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive. Il Comitato olimpico nazionale italiano e l'Unione nazionale incremento razze equine sono tenuti, per le attivita' da essi svolte a norma del primo comma, a corrispondere allo Stato una tassa di lotteria pari al 16% di tutti gli introiti lordi. Il provento della tassa deve affluire al capitolo d'entrata del Ministero delle finanze indicato nell'art. 3. Nulla e' innovato circa l'applicazione degli altri tributi attualmente in vigore.