Art. 7. Fino al 30 giugno 1948 il Comitato olimpico nazionale italiano puo' continuare ad esercitare, direttamente o per mezzo di societa' o ditta ad esso collegata, il concorso pronostico connesso al campionato italiano di calcio. Per l'esercizio di tale attivita' e' dovuta una tassa di lotteria pari al 12% di tutti gli introiti lordi, a decorrere dal 14 settembre 1947.