Art. 7.

  Fino al 30 giugno 1948 il Comitato olimpico nazionale italiano puo'
continuare  ad  esercitare,  direttamente  o  per mezzo di societa' o
ditta   ad   esso  collegata,  il  concorso  pronostico  connesso  al
campionato italiano di calcio.
  Per  l'esercizio  di tale attivita' e' dovuta una tassa di lotteria
pari al 12% di tutti gli introiti lordi, a decorrere dal 14 settembre
1947.