IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'interno, per la difesa e per la grazia e giustizia; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948: Art. 1. Al Corpo forestale dello Stato sono attribuiti i seguenti compiti: a) rimboschimenti, rinsaldamenti ed opere costruttive connesse; b) sistemazioni idraulico-forestali ed idraulico agrarie dei bacini montani e sistemazione idraulico-forestale dei comprensori di bonifica; c) incoraggiamenti alla selvicoltura ed alla alpicoltura; d) tutela tecnica ed economica dei boschi; e) tutela tecnica ed economica dei beni silvo-pastorali dei comuni e degli enti pubblici f) tutela e miglioramento dei pascoli montani; g) polizia forestale; h) addestramento del personale forestale; i) ricerche e applicazioni sperimentali forestali; l) statistica e catasto forestale; m) sorveglianza sulla pesca nelle acque interne, sulla caccia, sui tratturi e sulle trazzere; n) propaganda forestale; o) gestione tecnica ed amministrativa delle foreste demaniali ed ampliamento del demanio forestale dello Stato; p) quant'altro sia richiesto per la difesa e l'incremento delle foreste e, in genere, dell'economia montana.