Art. 10.

  Gli  stipendi  e le paghe dei sottufficiali, delle guardie scelte e
delle  guardie  forestali  sono stabiliti dal decreto legislativo del
Capo  provvisorio  dello  Stato  5  agosto 1947, n. 778, allegato IV,
tabella  n.  4, e allegato V, ferma restando la norma di cui al comma
terzo del precedente art. 8.