Art. 11. I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie forestali debbono essere collocati a riposo al compimento del 54° anno di eta' se marescialli maggiori, del 52° anno se marescialli capi od ordinari, e del 50° anno se brigadieri, vice brigadieri, guardie scelte, guardie. Allo scadere di tali limiti di eta' si considerano rescisse di diritto le rafferme che essi abbiano in corso. Restano ferme per il detto personale le norme vigenti sulla cessazione del servizio per altre cause previste dalle norme sullo stato giuridico degli impiegati civili. La pensione normale spettante ai sottufficiali, alle guardie scelte ed alle guardie forestali e' pari, dopo venti anni di servizio effettivo, al 50 per cento della media degli stipendi o paghe effettivamente e integralmente percepiti nell'ultimo triennio di servizio effettivo. Per ciascun anno di servizio utile oltre il 20° anno di servizio effettivo e per non piu' di dieci anni, la percentuale di cui sopra e' aumentata in ragione del 4 per cento della predetta media triennale, fino a raggiungere il massimo del 90 per cento della media stessa.