Art. 11.

  I  sottufficiali,  le guardie scelte e le guardie forestali debbono
essere  collocati  a  riposo  al  compimento  del 54° anno di eta' se
marescialli maggiori, del 52° anno se marescialli capi od ordinari, e
del 50° anno se brigadieri, vice brigadieri, guardie scelte, guardie.
Allo  scadere  di  tali  limiti  di  eta'  si considerano rescisse di
diritto le rafferme che essi abbiano in corso.
  Restano  ferme  per  il  detto  personale  le  norme  vigenti sulla
cessazione  del  servizio  per altre cause previste dalle norme sullo
stato giuridico degli impiegati civili.
  La pensione normale spettante ai sottufficiali, alle guardie scelte
ed  alle  guardie  forestali  e'  pari,  dopo  venti anni di servizio
effettivo,  al  50  per  cento  della  media  degli  stipendi o paghe
effettivamente  e  integralmente  percepiti  nell'ultimo  triennio di
servizio  effettivo.  Per ciascun anno di servizio utile oltre il 20°
anno  di  servizio  effettivo  e  per  non  piu'  di  dieci  anni, la
percentuale  di  cui  sopra  e'  aumentata in ragione del 4 per cento
della  predetta media triennale, fino a raggiungere il massimo del 90
per cento della media stessa.