Art. 13. Al personale del gruppo A ed ai sottufficiali del Corpo forestale dello Stato e' attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria; alle guardie scelte ed alle guardie e' attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria; al personale del gruppo A, ai sottufficiali, alle guardie scelte ed alle guardie, anche quella di agente di pubblica sicurezza. L'anzidetto personale, i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie sono autorizzati a portare armi.