Art. 13.

  Al  personale  del gruppo A ed ai sottufficiali del Corpo forestale
dello  Stato  e'  attribuita  la  qualifica  di  ufficiale di polizia
giudiziaria;  alle  guardie  scelte  ed alle guardie e' attribuita la
qualifica  di  agente di polizia giudiziaria; al personale del gruppo
A,  ai  sottufficiali,  alle  guardie  scelte  ed alle guardie, anche
quella di agente di pubblica sicurezza.
  L'anzidetto  personale,  i  sottufficiali,  le  guardie scelte e le
guardie sono autorizzati a portare armi.