Art. 14. Le indennita' di alloggio, militare, domestico e complementare, corrisposte fino al 31 luglio 1947 al personale del Corpo forestale, sono soppresse. Sono altresi' soppresse le indennita' di cui all'art. 122, lettere c) ed e) del regolamento approvato con regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997, e ogni altra indennita' eventuale da qualsiasi disposizione prevista, ad eccezione di quelle che in dipendenza di speciali oneri potranno essere confermate nel regolamento da emanarsi in base all'art. 29 del presente decreto. Al personale di gruppo A ed ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale e' corrisposta, a partire dal 1 agosto 1947, una speciale indennita' mensile di servizio forestale nelle seguenti misure: Gruppo A Sottufficiali e guardie Grado 4° L. 6000 Maresciallo maggiore . . . . L. 2300 Grado 5° " 5000 Maresciallo capo . . . . . . " 2250 Grado 6° " 4500 Maresciallo ordinario. . . . " 2200 Grado 7° " 4000 Brigadiere . . . . . . . . . " 1800 Grado 8° " 3750 Vice-brigadiere. . . . . . . " 1650 Grado 9° " 3500 Guardia scelta . . . . . . . " 1400 Grado 10° " 3000 Guardia. . . . . . . . . . . " 1300