Art. 14.

  Le  indennita'  di  alloggio,  militare, domestico e complementare,
corrisposte  fino al 31 luglio 1947 al personale del Corpo forestale,
sono soppresse.
  Sono  altresi' soppresse le indennita' di cui all'art. 122, lettere
c)  ed e) del regolamento approvato con regio decreto 3 ottobre 1929,
n.  1997, e ogni altra indennita' eventuale da qualsiasi disposizione
prevista,  ad eccezione di quelle che in dipendenza di speciali oneri
potranno  essere  confermate  nel  regolamento  da  emanarsi  in base
all'art. 29 del presente decreto.
  Al  personale  di  gruppo  A  ed ai sottufficiali, guardie scelte e
guardie  del  Corpo  forestale e' corrisposta, a partire dal 1 agosto
1947,  una  speciale  indennita'  mensile di servizio forestale nelle
seguenti misure:
                  Gruppo A Sottufficiali e guardie

        Grado 4° L. 6000 Maresciallo maggiore . . . . L. 2300
        Grado 5° " 5000 Maresciallo capo . . . . . . " 2250
        Grado 6° " 4500 Maresciallo ordinario. . . . " 2200
        Grado 7° " 4000 Brigadiere . . . . . . . . . " 1800
        Grado 8° " 3750 Vice-brigadiere. . . . . . . " 1650
        Grado 9° " 3500 Guardia scelta . . . . . . . " 1400
        Grado 10° " 3000 Guardia. . . . . . . . . . . " 1300