Art. 15. I provvedimenti relativi all'amministrazione del personale del Corpo forestale dello Stato sono adottati sentito il parere di un Consiglio di amministrazione presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste e composto dal direttore generale delle foreste, dal capo del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal capo della divisione del personale forestale e da due funzionari del Corpo forestale di grado non inferiore al 6°, nominati con decreto Ministeriale. I provvedimenti disciplinari relativi al detto personale, esclusi i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie, per i quali sara' provveduto nel regolamento, sono adottati su parere di apposita, Commissione di disciplina, costituita a norma dell'art. 68, comma terzo, del regio, decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.