Art. 16.

  Nella  prima  applicazione  del presente decreto sono collocati nei
ruoli  organici  di  cui  al  precedente art. 12, escluso il grado di
direttore  generale  (grado  4°), con il grado e secondo l'anzianita'
raggiunti nei rispettivi ruoli di provenienza:

  1. - Per il personale tecnico superiore (gruppo A):
    a)  coloro  che  alla  data  del 9 dicembre 1943 appartenevano ai
ruoli  degli ufficiali della disciolta milizia forestale in posizione
di  servizio  permanente  effettivo,  purche'  provvisti di laurea in
scienze  forestali  o  diploma  di  perito  forestale  o di laurea in
scienze  agrarie  o  in  ingegneria,  nonche'  i  laureati in scienze
agrarie  e nominati successivamente al grado iniziale del gruppo A ed
in  servizio  forestale  alla  data di entrata in vigore del presente
decreto;
    b)  i  funzionari  civili  appartenenti  al  gruppo  A  dei ruoli
forestali  transitori  di  cui  alle tabelle Q ed R allegate al regio
decreto 18 maggio 1942, n. 941, in attivita' di servizio alla data di
entrata  in  vigore del presente decreto e che non abbiano superato i
sessantacinque anni di eta' alla predetta data.

  2. - Per il personale tecnico inferiore (gruppo B):
    I funzionari civili appartenenti al gruppo B dei ruoli transitori
di  cui alle tabelle Q ed R del regio decreto 18 maggio 1942, n. 941,
in  attivita' di servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto e the non abbiano superato i sessantacinque anni di eta' alla
predetta data.

  3. - Per il personale d'ordine (gruppo C):
    gli   impiegati   civili  appartenenti  al  gruppo  C  dei  ruoli
transitori  di  cui  alle tabelle Q ed R allegate al regio decreto 18
maggio 1942, n. 941, in attivita' di servizio alla data di entrata in
vigore   del   presente   decreto   e  che  non  abbiano  superato  i
sessantacinque anni di eta' alla predetta data.

  4. - Per i sottufficiali, guardie scelte e guardie:
    i  sottufficiali,  militi scelti e militi della disciolta milizia
nazionale  forestale  in  attivita'  di  servizio al 9 dicembre 1943,
nonche' le guardie nominate successivamente sino alla data di entrata
in vigore del presente decreto.