Art. 16. Nella prima applicazione del presente decreto sono collocati nei ruoli organici di cui al precedente art. 12, escluso il grado di direttore generale (grado 4°), con il grado e secondo l'anzianita' raggiunti nei rispettivi ruoli di provenienza: 1. - Per il personale tecnico superiore (gruppo A): a) coloro che alla data del 9 dicembre 1943 appartenevano ai ruoli degli ufficiali della disciolta milizia forestale in posizione di servizio permanente effettivo, purche' provvisti di laurea in scienze forestali o diploma di perito forestale o di laurea in scienze agrarie o in ingegneria, nonche' i laureati in scienze agrarie e nominati successivamente al grado iniziale del gruppo A ed in servizio forestale alla data di entrata in vigore del presente decreto; b) i funzionari civili appartenenti al gruppo A dei ruoli forestali transitori di cui alle tabelle Q ed R allegate al regio decreto 18 maggio 1942, n. 941, in attivita' di servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e che non abbiano superato i sessantacinque anni di eta' alla predetta data. 2. - Per il personale tecnico inferiore (gruppo B): I funzionari civili appartenenti al gruppo B dei ruoli transitori di cui alle tabelle Q ed R del regio decreto 18 maggio 1942, n. 941, in attivita' di servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e the non abbiano superato i sessantacinque anni di eta' alla predetta data. 3. - Per il personale d'ordine (gruppo C): gli impiegati civili appartenenti al gruppo C dei ruoli transitori di cui alle tabelle Q ed R allegate al regio decreto 18 maggio 1942, n. 941, in attivita' di servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e che non abbiano superato i sessantacinque anni di eta' alla predetta data. 4. - Per i sottufficiali, guardie scelte e guardie: i sottufficiali, militi scelti e militi della disciolta milizia nazionale forestale in attivita' di servizio al 9 dicembre 1943, nonche' le guardie nominate successivamente sino alla data di entrata in vigore del presente decreto.