Art. 17.

  Coloro  che  sono  nella posizione ausiliaria quali ufficiali della
disciolta  milizia  forestale e che non hanno superato il 65° anno di
eta'  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto, potranno
essere,  a  loro  domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, e previo parere
favorevole  del  Consiglio  di  amministrazione,  collocati nel ruolo
transitorio  degli ispettori forestali di cui alla tabella B allegata
al  presente  decreto,  con  il grado e secondo l'anzianita' di grado
raggiunti  al  momento  della  cessazione dal servizio permanente. Il
Consiglio  di  amministrazione  puo'  tuttavia  confermare  il  grado
conseguito  durante  la  permanenza  in posizione ausiliaria qualora,
sulla  valutazione  della  durata e della natura dei servizi prestati
dal  funzionario come richiamato dalla posizione ausiliaria e purche'
proveniente  dall'ex Corpo reale delle foreste, lo ritenga meritevole
della promozione conseguita.
  Nella  stessa  tabella  B  sono  collocati,  con il grado e secondo
l'anzianita'  di grado raggiunti nel ruolo di provenienza, coloro che
alla  data del 9 dicembre 1943 appartenevano al ruolo degli ufficiali
della disciolta milizia forestale in servizio permanente alla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e non sono provvisti del
titolo  di studio di cui alla lettera a) del n. 1 del precedente art.
16.
  Le  vacanze  che  successivamente  si  formeranno  nei  gradi della
tabella   B   saranno   coperte  con  promozioni  di  funzionari  dei
corrispondenti  gradi  inferiori,  fino  a  quando,  venuta  meno  la
possibilita' di promozioni, i posti relativi saranno soppressi.
  I  funzionari  del  ruolo  transitorio  vengono  adibiti  a  quegli
incarichi   speciali  tecnici  ed  amministrativi  che  la  Direzione
generale ritieni opportuno affidare loro in relazione al grado.