Art. 17. Coloro che sono nella posizione ausiliaria quali ufficiali della disciolta milizia forestale e che non hanno superato il 65° anno di eta' alla data di entrata in vigore del presente decreto, potranno essere, a loro domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, collocati nel ruolo transitorio degli ispettori forestali di cui alla tabella B allegata al presente decreto, con il grado e secondo l'anzianita' di grado raggiunti al momento della cessazione dal servizio permanente. Il Consiglio di amministrazione puo' tuttavia confermare il grado conseguito durante la permanenza in posizione ausiliaria qualora, sulla valutazione della durata e della natura dei servizi prestati dal funzionario come richiamato dalla posizione ausiliaria e purche' proveniente dall'ex Corpo reale delle foreste, lo ritenga meritevole della promozione conseguita. Nella stessa tabella B sono collocati, con il grado e secondo l'anzianita' di grado raggiunti nel ruolo di provenienza, coloro che alla data del 9 dicembre 1943 appartenevano al ruolo degli ufficiali della disciolta milizia forestale in servizio permanente alla data di entrata in vigore del presente decreto e non sono provvisti del titolo di studio di cui alla lettera a) del n. 1 del precedente art. 16. Le vacanze che successivamente si formeranno nei gradi della tabella B saranno coperte con promozioni di funzionari dei corrispondenti gradi inferiori, fino a quando, venuta meno la possibilita' di promozioni, i posti relativi saranno soppressi. I funzionari del ruolo transitorio vengono adibiti a quegli incarichi speciali tecnici ed amministrativi che la Direzione generale ritieni opportuno affidare loro in relazione al grado.