Art. 18. Qualora nella prima formazione dei ruoli del Corpo forestale dello Stato il numero dei funzionari di un dato grado risulti superiore al numero dei posti disponibili nel grado stesso, i funzionari che eccederanno tale disponibilita' saranno immessi nel grado rispettivo in soprannumero, per esservi poi assorbiti con le successive vacanze. In corrispondenza di tali soprannumeri saranno mantenuti scoperti altrettanti posti nei gradi superiori, a partire da quello immediatamente precedente.