Art. 18.

  Qualora  nella prima formazione dei ruoli del Corpo forestale dello
Stato  il numero dei funzionari di un dato grado risulti superiore al
numero  dei  posti  disponibili  nel  grado  stesso, i funzionari che
eccederanno  tale disponibilita' saranno immessi nel grado rispettivo
in soprannumero, per esservi poi assorbiti con le successive vacanze.
In  corrispondenza  di  tali  soprannumeri saranno mantenuti scoperti
altrettanti   posti   nei   gradi  superiori,  a  partire  da  quello
immediatamente precedente.