Art. 19. Sono soppressi i ruoli del personale forestale in servizio permanente effettivo di cui alle tabelle A e B della legge 24 marzo 1942, n. 314, il ruolo della milizia forestale ausiliaria, istituito con l'art. 12 della legge 13 dicembre 1928, n. 3141, il ruolo della forza in congedo di cui al regio decreto-legge 2 giugno 1935, n. 1433, ed i ruoli forestali transitori di cui alle tabelle Q ed R allegate al regio decreto 18 maggio 1942, n. 941.