Art. 19.

  Sono   soppressi  i  ruoli  del  personale  forestale  in  servizio
permanente  effettivo  di cui alle tabelle A e B della legge 24 marzo
1942,  n. 314, il ruolo della milizia forestale ausiliaria, istituito
con  l'art.  12 della legge 13 dicembre 1928, n. 3141, il ruolo della
forza  in  congedo  di  cui  al regio decreto-legge 2 giugno 1935, n.
1433,  ed  i  ruoli  forestali  transitori di cui alle tabelle Q ed R
allegate al regio decreto 18 maggio 1942, n. 941.