Art. 2.

  I  servizi  forestali  sono  esercitati  al centro da una direzione
generale  delle  foreste presso il Ministero dell'agricoltura e delle
foreste,  la  quale  presiede anche all'amministrazione del personale
forestale.
  La   direzione  generale  sostituisce  il  comando  centrale  della
soppressa  milizia  nazionale forestale gia' previsto nell'art. 1 del
regio decreto 29 maggio 1941, n. 489.
  Conseguentemente e' istituito un posto di direttore generale (grado
4°).
  Ai  servizi di ragioneria provvede la ragioneria centrale presso il
Ministero dell'agricoltura e delle foreste.