Art. 2. I servizi forestali sono esercitati al centro da una direzione generale delle foreste presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la quale presiede anche all'amministrazione del personale forestale. La direzione generale sostituisce il comando centrale della soppressa milizia nazionale forestale gia' previsto nell'art. 1 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489. Conseguentemente e' istituito un posto di direttore generale (grado 4°). Ai servizi di ragioneria provvede la ragioneria centrale presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.